PRESTAZIONE ESENTE IVA

Le prestazioni sanitarie fornite da studi medici, odontoiatrici e da tutti i professionisti sanitari secondo norma sono considerate operazioni Esenti IVA.

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La legge italiana tutelando la salute con un fine socio-economico, definisce infatti IVA esenti tutte le prestazioni che hanno come scopo di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.
L’Esenzione dall’IVA per le prestazioni sanitarie è desancita dal Legislatore nell’Art. 10 del DPR 633/1972, il testo di legge che definisce e sancisce l’imposta sul valore aggiunto e determina quali soggetti devono applicarla.
La Fattura è comunque Obbligatoria
Non confondete l’esenzione della IVA con l’esonero dall’emissione di fattura, infatti tutte le attività professionali, e quindi anche gli studi medici, odontoiatrici e professionali sono obbligati alla fatturazione per ogni prestazione eseguita ai pazienti.

EcCezioni alla Norma

Ci sono ovviamente delle eccezioni per determinate categorie e qualche tipologia di certificati medici legali, per questo seguirà un elenco dettagliato per aiutare i pazienti a capire quando eccezionalmente alcuni servizi sanitari saranno comunque soggetti ad IVA.

Di seguito l’elenco di tutte quelle prestazioni che includono l’Iva:
• I certificati legali rilasciati per le assicurazioni
• Prestazioni rese dai Medici Veterinari, in quanto non vengono considerate servizi resi alla persona
• Certificazioni medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone per il rilascio della pensione di invalidità o di guerra
• Prestazioni di medici legali con lo scopo di quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi
• Le prestazioni rese da Chiropratici
• Le prestazioni per corsi di formazione;

• Prestazioni rese da medici, chirurghi e odontoiatri, dentisti;
• Le prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di biologi e psicologi;
• Certificazioni varie,
• prestazioni mediche di chirurgia estetica (solo se la prestazione risponde a finalità terapeutiche).
• Medicina sportiva, medicina del lavoro;
• Prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche;
• Visite mediche fiscali per conto dell’Inps o dell’Inail

Tutte quelle prestazioni sia ambulatoriali che di ricovero sono sempre Iva Esente, se rilasciate da parte dei seguenti soggetti:

Enti ospedalieri, case di cura e cliniche, che sulla base delle convenzioni stipulate con le regioni, applicano tariffe corrispondenti a quelle praticate dagli enti pubblici;
anche le Onlus, e le Società di mutuo soccorso con personalità giuridica e gli stabilimenti termali
Solo le prestazioni sanitarie rese da case di cura non convenzionate sono imponibili IVA.

Questo non toglie che i pazienti possano essere rimborsati dalle regioni in base a specifiche tariffe.

Cosa deve essere scritto sulla Fattura

In seguito alla Legge 228 del 2012, ogni fattura emessa per prestazioni sanitarie deve necessariamente presentare la dicitura:

Operazione Esente IVA ai sensi dell’Art. 10 del DPR 633/197.